L’intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore:

  1. caldaie a biomassa con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
  2. stufe e termocamini a pellet;
  3. termocamini a legna;
  4. stufe a legna.

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’INCENTIVO
Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati, nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione Pubblica o nel secondo caso il soggetto privato.

REQUISITI TECNICI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO

– L’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;

– l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:

A. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico

B. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente. In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;

C.  degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

D. dei termocamini e delle stufe, e degli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;

– almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione.

-Di seguito, dalla lettera a) e e), sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa:

A. Caldaie a biomassa con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kWt:

I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;

II. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, così come certificate da un organismo accreditato;

III. installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:

a) per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
b) per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3 /kWt .
c) per le caldaie automatiche a pellet, prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.

B. Stufe e termocamini a pellet:

I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
II. rendimento termico utile maggiore dell’85%;
III. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un organismo accreditato;

C. Termocamini a legna:

I. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
II. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
III. rendimento termico utile maggiore dell’85%;
IV. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto come verificate da un organismo accreditato;

D. Stufe a legna:

I. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
II. rendimento termico utile maggiore dell’85%;
III. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto come certificate da un organismo accreditato;

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVAZIONE

Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;

2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;

3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;

4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;

5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

CALCOLO DELL’INCENTIVO
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO
– per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 Kw certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
– per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
– nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto;
– copia delle fatture e dei bonifici e delle ricevute dei bonifici delle spese ammissibili;
– documentazione fotografica attestante l’intervento con un numero minimo di 8 foto riportanti:

A. le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);

B. i generatori sostituiti e installati;

C. la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);

D. le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata (dove necessarie);

E. vista d’insieme del sistema di accumulo termico installato, in conformità a quanto riportato nell’allegato II del Decreto, dove previsto.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE
– certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
– certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento
Nel caso in cui l’intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il Soggetto Responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto. In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica specificata al paragrafo precedente e, a prova dell’intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;
– dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
– nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
– per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore e 500 kWt , certificazione di rendimento rilasciata da un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;
– nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto.

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