L’intervento incentivabile consiste nell’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling. Sono inoltre incentivate installazioni per la produzione di energia termica per processi produttivi. Questo intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale, tranne F/3), dotati di impianto di climatizzazione invernale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.
L’impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati.
In caso di assenza palese di un edificio/serra di riferimento (es. stabilimenti balneari, campeggi, ecc.), si prevede l’indicazione da parte del Soggetto Responsabile dei riferimenti del Catasto Terreni dell’area su cui verrà realizzato il campo solare.

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’INCENTIVO
Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati, nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione Pubblica o nel secondo caso il soggetto privato.

REQUISITI TECNICI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO
– i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
– in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione prevista al punto precedente relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
– per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, questa è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
– la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni2 ; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
– la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
– l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
– nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:

  1. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico
  2. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente. In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
  3. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria.
– per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m2 ) e la potenza frigorifera (kWt) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75.

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVAZIONE
L’incentivo per l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, è stabilito sulla potenzialità dell’intervento, calcolato in funzione della presunta energia termica prodotta annualmente e della superficie lorda totale dei di pannelli installati. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta.
Le spese accessorie, per gli interventi concernenti la produzione di energia termica, anche se destinati con la tecnologia solar cooling alla climatizzazione estiva, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo, comprendono: smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale; fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’impianto organicamente collegato alle utenze e le spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

CALCOLO DELL’INCENTIVO
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO
– certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione Solar Keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– per gli interventi che prevedono l’installazione di una superficie lorda installata > 50 m2 , l’asseverazione di un tecnico abilitato secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione solar keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m2 , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
– copia delle fatture e dei bonifici e delle ricevute dei bonifici delle spese ammissibili;
– documentazione fotografica attestante l’intervento con un numero minimo di 6 foto riportanti:

  1. vista di dettaglio del pannello solare installato;
  2. vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
  3. vista di dettaglio del bollitore;
  4. vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;
  5. vista d’insieme del campo solare realizzato;
  6. le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE
– scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare factory made, che può essere parte della certificazione del produttore, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
– per i collettori solari (relativamente ai prodotti non a Catalogo), ove prevista, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità dei collettori, rilasciata da un laboratorio accreditato; può essere considerato equivalente, in alternativa al rapporto di prova completo, un estratto dello stesso rapporto di prova contenete almeno le pagine del rapporto originale riportanti l’evidenza del rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare
– per gli impianti solari termici prefabbricati (relativamente ai prodotti non a Catalogo), rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato; può essere considerato equivalente, in alternativa al rapporto di prova completo, un estratto dello stesso rapporto di prova contenete almeno le pagine del rapporto originale riportanti l’evidenza del rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare;
– dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
– nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m2 e inferiore a 50 m2 , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;

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