L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti di climatizzazione invernale di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kWt 1 dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’INCENTIVO
Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati, nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione Pubblica o nel secondo caso il soggetto privato.

REQUISITI TECNICI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO
– l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
– l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:

  1. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
  2. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente. In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
  3. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

– le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai valori riportati nella tabella 3 del Decreto; la misura del COP deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511;
– le pompe di calore a gas devono avere il coefficiente di prestazione GUE almeno pari ai valori riportati nella tabella 4 del Decreto;
– nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori del COP e del GUE previsti dalle tabelle 3 e 4 del Decreto devono essere ridotti del 5%.

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVAZIONE
L’incentivo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernali dotati di pompe di calore elettriche e a gas è stabilito sulla potenzialità dell’intervento ed è calcolato in funzione dell’energia termica prodotta in un anno. Il riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta.
Le spese accessorie, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo, comprendono: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell’arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria; i sistemi di contabilizzazione individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione; opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche; prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

CALCOLO DELL’INCENTIVO
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO

-per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 Kw certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;

-per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;

-nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto;

-copia delle fatture e dei bonifici e delle ricevute dei bonifici delle spese ammissibili;

-documentazione fotografica attestante l’intervento con un numero minimo di 7 foto riportanti:

  1. le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
  2. i generatori sostituiti e installati;
  3. la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
  4. le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata (ove necessarie).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE

-certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;

-certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento

-dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;

-libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;

-pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

-nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;

-nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto.

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