L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti di climatizzazione costituiti da sistemi ibridi a pompe di calore.
Secondo l’art. 2, comma 1.s, un sistema ibrido a pompa di calore è definito come un impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made.
Secondo tale definizione sono quindi ammissibili unicamente sistemi nei quali la pompa di calore e la caldaia sono integrati in un apparato che comprende gli elementi di base dell’impianto specificamente concepiti e assemblati dal costruttore per lavorare in combinazione tra loro. Questo esclude dagli incentivi le realizzazioni di tipo “manuale” costruiti abbinando pompe di calore, anche se predisposte, con caldaie a condensazione in fase di installazione dell’impianto, non espressamente concepite per funzionare in abbinamento tra loro.

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’INCENTIVO
Le Amministrazioni Pubbliche e i Soggetti privati, nel primo caso il Soggetto Responsabile dell’intervento è l’Amministrazione Pubblica o nel secondo caso il soggetto privato.

REQUISITI TECNICI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO
– nei sistemi ibridi a pompa di calore, il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) e la potenza termica utile della caldaia (gruppo funzionale a combustione a condensazione) deve essere minore o uguale a 0,5;
– la pompa di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) deve rispettare i requisiti tecnici previsti dal Decreto;
– a caldaia deve essere di tipologia a condensazione (gruppo funzionale a combustione a condensazione), deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi previsti dal Decreto, ed essere certificata da ente terzo;
– l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:

  1. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico
  2. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente. In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
  3. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

I sistemi ibridi assemblati in fabbrica o factory made, costituiti da un impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, possono essere costituiti:

  1. da due generatori distinti e assemblati dal fabbricante, denominati dal medesimo: pompa di calore e caldaia a condensazione;
  2. da un unico armadio, totalmente integrati (factory made), contenente sia il gruppo funzionale a combustione a condensazione che il gruppo funzionale a pompa di calore;
  3. da due unità, una esterna e una interna: la prima è la motocondensante/compressore (del gruppo funzionale a pompa di calore), mentre la seconda contiene sia il gruppo funzionale a combustione a condensazione che una parte dei componenti del gruppo funzionale a pompa di calore.

Per aver diritto ai benefici del presente Decreto, il rispetto dei requisiti minimi previsti dai sopra citati punti da A a C, devono essere dichiarati dal fabbricante, specificando distintamente le prestazioni dei subcomponenti del sistema ibrido, intesi come “gruppo funzionale a combustione a condensazione” e “gruppo funzionale a pompa di calore”;

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVAZIONE
Sono di seguito elencate le spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo, che dovranno essere riportate, se pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

  1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione; opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il sottosuolo.
  2. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

CALCOLO DELL’INCENTIVO
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO
– per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale ≤ 35 kW, certificazione del produttore degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
– per gli interventi che prevedono l’installazione di generatori di potenza termica nominale > 35 kW, l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e dalle relative Regole Applicative;
– nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto;
– copia delle fatture e dei bonifici e delle ricevute dei bonifici delle spese ammissibili;
– documentazione fotografica attestante l’intervento con un numero minimo di 7 foto riportanti:

  1. le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna delle unità che costituiscono i generatori);
  2. i generatori sostituiti e installati;
  3. la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
  4. le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata (ove necessarie).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE
– certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;
– certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento
– dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla legislazione vigente;
– nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt , relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata degli schemi funzionali;
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto.

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